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IL PUNTO / TUTELA DEL PATRIMONIO
Nonostante la Raccomandazione della Commissione Europea 2011/856, l’Italia ha siglato solamente 7 Convenzioni.
Il contesto attuale, al netto delle restrizioni dettate dall’emergenza pandemica, è caratterizzato da una crescente mobilità delle persone e dei capitali. A maggior ragione, tale affermazione, in ambito comunitario, trova un riscontro normativo nell’articolo 45 del TFUE, rubricato come “Libertà di circolazione e di soggiorno” della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
Tenendo in considerazione la suddetta premessa, le vicende di tali individui, beni e diritti, sono toccate dalle normative tributarie dei diversi Stati coinvolti. Per quanto attiene i trasferimenti a titolo gratuito, inter vivos o mortis causa, l’analisi dei fenomeni fiscali verte, in primis, sulle normative tributarie ai fini delle imposte indirette, previste dai diversi Stati coinvolti. Si ricorda che il legislatore italiano prevede un’imposta sulle successioni e donazioni (l’impianto normativo di cui al DLgs. 346/1990 è stato reso nuovamente vigente ad opera dell’art. 2, commi da 47 a 54 del D.l. 262/2006, convertito in L. n. 286/2006).
La territorialità dell’imposta sulle successioni e donazioni, nell’ordinamento interno è determinata dall’art. 2 del DLgs. 346/90. Tale articolo, a differenza di quanto avviene per le imposte dirette con l’articolo 2 del TUIR, non inquadra però il concetto di residenza. A parere di parte della dottrina si dovrebbe fare riferimento alla nozione civilistica di residenza di cui all’art. 43 comma 2, c.c..
Ritornando sulla territorialità, il DLgs. 349/90 prevede il principio della worldwide taxation nel caso di de cuius o donanti residenti. Qualora invece questi ultimi siano non residenti, ai fini italiani, rilevano esclusivamente i beni e diritti “italiani” al momento del trasferimento.