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L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello n. 103 dell’11 marzo 2022 ha fornito chiarimenti riguardo alle agevolazioni, in materia di imposta sulle donazioni e successioni, accordate dall’articolo 6, Legge del 22/06/2016 n. 112. Nella fattispecie in esame i genitori di una persona con disabilità grave come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, intendevano istituire, in vita, in favore di quest’ultimo un “fondo speciale“, previsto dall’articolo 1, comma 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112. A favore di tale fondo speciale, quantomeno parte delle disposizioni, sarebbero state effettuate a seguito dell’apertura delle successioni dei due genitori. Gli istanti chiedevano all’Amministrazione Finanziaria se per effetto delle disposizioni sul c.d. Dopo di Noi, ad essere esenti erano solamente le disposizioni inter vivos o anche quelle mortis causa. L’Agenzia delle Entrate risponde affermando che “in assenza di una esplicita esclusione per gli atti mortis causa, si ritiene possibile applicare tale esenzione, indipendentemente dal fatto che si tratti di atti tra vivi o a causa di morte”.

Si tenga conto che per l’appunto in materia di Dopo di Noi vi è una completa esenzione, mentre nella disciplina ordinaria, l’articolo 2, comma 49-bis, d.l. n. 262 del 2006 prevede che se “il beneficiario dei trasferimenti di cui ai commi 48 e 49 è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l’imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l’ammontare di 1.500.000 euro”.

In materia di imposta sulle donazioni e successioni alla disposizione di beni e diritti in favore di Trust, fondi speciali e contratti di affidamento fiduciario, si attendono infine chiarimenti dalla pubblicazione della Circolare dell’Agenzia delle Entrate, riguardante la disciplina fiscale dei trust (la bozza è in pubblica consultazione dall’11 agosto 2021).

 

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