Si infoltisce l’ormai nutrita prassi dell’Agenzia delle Entrate in tema di applicazione del noto “Regime Transitorio” di distribuzione dei dividendi derivanti da partecipazioni qualificate ex art. 1 co. 1006 della Legge 205/2017.
Lo scorso 6 dicembre l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Principio di diritto n.3 con il quale, ribaltando la linea interpretativa adottata con le precedenti risposte ad interpello della Direzione Centrale di luglio (non pubblica) e n. 454 del 16 settembre, propone una tesi più aderente al testo della norma oggetto di analisi.
L’Agenzia infatti, in questo ultimo (per ora) contributo sul tema, torna sui propri passi, ammettendo che: “il predetto regime transitorio si applica agli utili prodotti in esercizi anteriori a quello di prima applicazione del nuovo regime, a condizione che la relativa distribuzione sia stata validamente approvata con delibera assembleare adottata entro il 31 dicembre 2022, indipendentemente dal fatto che l’effettivo pagamento avvenga in data successiva”.
Se da una parte però l’Amministrazione finanziaria pare finalmente concedere l’accesso al regime a prescindere dalla data di effettivo pagamento dei dividendi, dall’altra si concede ampio margine di manovra nell’accertamento di comportamenti a suo giudizio simulati. È il caso, ad esempio: “(…) di delibere accompagnate dalla successiva retrocessione da parte del socio, in tutto o in parte, della medesima provvista ovvero le cui condizioni di pagamento prevedono termini ultrannuali, dando luogo tali fattispecie a un’impropria estensione del regime transitorio di tassazione degli utili (…)”.
Non pare un caso che l’Agenzia abbia deciso di citare proprio due dei comportamenti che con tutta probabilità si stavano imponendo di più nella prassi operativa. È evidente infatti, che per le società con risorse liquide disponibili non sufficienti all’erogazione di tutti gli utili ante 2017 entro il prossimo 31/12, non rimaneva che optare per soluzioni “circolari” (come nel primo esempio di successiva retrocessione dal socio alla società di tutta o parte della provvista) oppure nella dilazione (più o meno lunga) dell’erogazione dei dividendi deliberati entro il prossimo 31/12.
Tutto ciò premesso, a giudizio degli scriventi, il recente Principio di diritto non potrà che alimentare il futuro contenzioso.
In tale contesto di forte incertezza, pare utile ricordare che il Regime transitorio sopra descritto non è in alcun modo applicabile ai dividendi conseguiti dagli enti non commerciali (ex art. 73 co. 1 lett. c. del TUIR) regolati dal Legislatore con il D.Lgs 344/2003 e rimasto indifferente alle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge n.205 del 27/12/2017) e dal regime transitorio collegato.
In chiave operativa, stante il quadro normativo sopra ritratto, appare evidente come la previsione di un trust (ente non commerciale) nella compagine sociale, in luogo dei soci persone fisiche, permetta alla società partecipata di pianificare con la giusta serenità la futura politica di distribuzione dei dividendi che, per la parte di utili realizzati fino al 31/12/2016 subiranno una tassazione del 18,65% (77,74% * 24%) mentre per i successivi, del 24%.