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IL PUNTO / TUTELA DEL PATRIMONIO
Pianificazione patrimoniale e passaggio generazionale dell’immobile possono essere gestiti ricorrendo a tali strumenti
Per esigenze di passaggio generazionale e protezione, può sorgere la necessità di acquistare un immobile non a titolo personale, bensì attraverso un veicolo. Se l’interesse è concentrato su di un immobile a uso abitativo, non destinato a essere messo stabilmente a reddito, è preferibile evitare l’acquisto con società di capitali e società di persone commerciali.
Stante la ratio che spinge a costituire tali società, il legislatore tributario ha penalizzato la detenzione di un immobile abitativo non a reddito per effetto delle normative sulle società non operative ex art. 30 della L. 724/94 e società in perdita sistematica ex art. 2 comma 36-decies e ss. del DL 138/2011.
Due sono quindi gli strumenti messi a disposizione dal legislatore che, pur avendo finalità e meccanismi molto diversi, bene si prestano a tale scopo: la società semplice e il trust. Parti rilevanti di prassi notarile, dottrina e giurisprudenza sembrano aver oramai accettato l’esistenza delle società semplici di mera gestione o godimento (anche se il rischio di riqualificazione in comunione permane, cfr. art. 2248 c.c.).
Nel caso si intenda utilizzare una società semplice, innanzitutto si deve tenere conto delle peculiarità di tale tipologia societaria, tanto legali (come la necessaria pluralità dei soci, cfr. art. 2272 n. 4 c.c.) quanto fiscali. Tale strumento permette di addivenire agli obiettivi di governance familiare, grazie all’ampia discrezionalità lasciata dal codice civile ai soci nella definizione del contratto sociale.