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IL PUNTO / TUTELA DEL PATRIMONIO
La Corte Costituzionale e due risposte a interpello dell’Agenzia delle Entrate circoscrivono il campo di applicazione dell’agevolazione fiscale
Nella normativa italiana è presente una disposizione fiscale tesa ad agevolare il passaggio generazionale di aziende e partecipazioni in imprese di famiglia. Il legislatore italiano, nel reintrodurre nell’ordinamento l’imposta sulle successioni e donazioni di cui DLgs. 346/90 (la cui vigenza era stata in precedenza sospesa), ha con l’art. 1 comma 78 della L. n. 296/2006 introdotto il comma 4-ter nell’art. 3 del DLgs. n. 346/1990.
L’intervento del legislatore nazionale è stato ispirato dalla raccomandazione 94/1069/Ce della Commissione europea sulla successione delle piccole e medie imprese e dalla comunicazione 98/C 93/02 della Commissione relativa alla trasmissione delle piccole e medie imprese. Il legislatore europeo constatava che “ogni anno diverse migliaia di imprese sono obbligate a cessare la loro attività a causa di difficoltà insormontabili inerenti alla successione; che tali liquidazioni hanno ripercussioni negative sul tessuto economico delle imprese nonché sui loro creditori e lavoratori”.
Tali considerazioni riguardo alle piccole e medie imprese europee, oltre a riferirsi ai connaturati problemi connessi al passaggio generazionale, si inserivano in un contesto fiscale comunitario nel quale molte giurisdizioni (tra queste l’Italia), prevedevano un’imposta sulle successioni e donazioni con aliquote progressive per scaglioni.
Il legislatore italiano, pertanto, ha previsto il non assoggettamento all’imposta sulle successioni e donazioni per il trasferimento di aziende e partecipazioni societarie in favore del coniuge o dei discendenti, richiedendo unicamente che gli aventi causa si impegnino a proseguire l’esercizio dell’attività di impresa o ne detengano il possesso per almeno un lustro. Nel caso di società di capitali, inoltre, per effetto del trasferimento a titolo gratuito, deve essere acquisito o integrato il controllo di diritto di cui all’art. 2359 comma 1 n.1) c.c.