Wealth Planning

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IL PUNTO / TUTELA DEL PATRIMONIO

 

Con ipocatastali fisse e non imponibilità ai fini dell’imposta sulle donazioni cambierebbe il paradigma

 

Lo strumento del Trust, a trent’anni dall’entrata in vigore della Convenzione de L’Aja del 1° luglio 1985, ratificata in Italia con L. 364/1989, è uno degli strumenti cardine della pianificazione patrimoniale.

Si ricorda che il Trust è uno strumento estremamente duttile, che ben si presta a diversi utilizzi. In particolar modo, in Italia, il trust è stato sovente istituito, come trust familiare, discrezionale, irrevocabile e fiscalmente opaco. A seconda di come il settlor definisce il programma dell’atto istitutivo, il trust può terminare alla dipartita dello stesso o, al contrario, sopravvivergli, accompagnando le generazioni successive della famiglia. In funzione della legge regolatrice prescelta, il trust può infatti durare anche molti decenni. Ecco che in quest’ultima fattispecie, gli immobili, si pensi in particolar modo a quelli rispetto ai quali la famiglia nutre un vincolo affettivo, invece che trasmettersi, di volta in volta, da una generazione all’altra, potrebbero rimanere vincolati nel fondo in trust. L’utilizzo del trust intergenerazionale sortisce, infatti, interessanti effetti. È il trustee, nel corso della vita del trust, ad occuparsi della destinazione degli immobili, manutenzione, nonché degli adempimenti fiscali e legali. Evitando la trasmissione intergenerazionale degli immobili, vengono anche scongiurate eventuali liti legali ereditarie, preservando al contempo l’unità del Patrimonio di Famiglia ed il relativo valore. La variabile fiscale, in una attenta pianificazione patrimoniale, non deve guidare le scelte, tuttavia, nel particolare caso degli immobili disposti in trust, pare che l’evoluzione della prassi dell’Agenzia delle Entrate possa rendere ancora più attraente la concentrazione di compendi immobiliari, in appositi trust destinati a regolarne la governance tra le generazioni nonché la gestione quotidiana (temi complessi, per i quali, ad esempio, l’istituto della comunione ereditaria ha storicamente dimostrato i propri limiti).

 

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