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Il disegno di legge delega per la riforma fiscale (atto Camera 1038), presentato alla Camera il 23 marzo 2023, indica alcuni principi volti a definire il regime impositivo dei redditi conseguiti dai collezionisti d’arte.

 

L’ATTUALE CONTESTO

Si ricorda, infatti, che ad oggi non vi è una norma del TUIR che rechi una disciplina fiscale specifica per le attività di compravendita d’opere d’arte svolte da privati, ossia per quelle fattispecie nelle quali il cedente di opere d’arte sia un collezionista che non svolga attività commerciale per professione abituale.

A causa di tale vuoto normativo, da tempo in dottrina e giurisprudenza si discute sul regime impositivo della plusvalenza derivante dalla cessione di opere d’arte o di beni di collezione da parte di un collezionista privato.

In particolare la dottrina si è divisa in due orientamenti:

  • Secondo alcuni, i redditi conseguiti dal collezionista sarebbero inquadrabili fra i redditi diversi ex art. 67, lett. i) del TUIR ossia “redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente”;
  • Secondo altri, invece, a seguito dell’abrogazione del Dpr n. 597/73, detti redditi sarebbero non imponibili. Il Dpr. n. 597/73, all’art.76, infatti, individuava come plusvalenze tassabili quelle derivanti da operazioni effettuate con fini speculativi e non rientranti nel reddito d’impresa, qualificando come tali per presunzione assoluta “l’acquisto e la vendita di oggetti d’arte, di antiquariato o in genere da collezione se tra l’acquisto e la vendita non fossero trascorsi almeno due anni.

Secondo dottrina prevalente nell’ipotesi in cui la vendita non sia preceduta da un acquisto a titolo oneroso (es. successione o donazione) la relativa plusvalenza non è imponibile.

Di recente, sul tema è altresì intervenuta la Corte di Cassazione che con l’ordinanza n. 6874 depositata l’8 marzo 2023, la quale, preso atto che il TUIR non prevede una disciplina specifica sulla tassazione delle compravendite d’opere d’arte effettuate da privati, ha effettuato la distinzione tra:

  • il mercante d’arte, ossia colui che professionalmente e abitualmente ne esercita il commercio, anche se non dotato di organizzazione imprenditoriale, con il fine ultimo di trarre profitto dalle medesime opere d’arte;
  • lo speculatore occasionale, intendendosi per tale colui che acquista occasionalmente opere d’arte al fine di rivenderne e conseguire un utile;
  • il collezionista, vale a dire colui che acquista le opere d’arte per scopi culturali, con la finalità di incrementare la propria collezione e possedere l’opera, senza l’intento di venderla generando una plusvalenza.

Con riferimento a quest’ultimo, la Cassazione ha sancito che il suo interesse è “rivolto non tanto al valore economico della res quanto a quello culturale, per il piacere che possedere le opere genera, per l’interesse all’arte, per conoscere gli artisti, per vedere le mostre”. Ne consegue che i plusvalori realizzati dai collezionisti non sono imponibili poiché non ricadono in alcuna delle fattispecie espressamente individuate dal TUIR. Viceversa, le eventuali plusvalenze derivanti dalle vendite effettuate dagli speculatori occasionali e dai mercanti d’arte sono assoggettabili a tassazione come redditi diversi (in capo ai primi), ovvero come redditi di impresa (in capo ai secondi).

 

LA RIFORMA NORMATIVA ATTESA

In tale contesto, si inserisce il disegno di legge delega di riforma fiscale il quale, secondo quanto si legge nel testo dell’articolo 5 “ha la finalità di porre rimedio alla situazione di incertezza oggi esistente al riguardo”.

In particolare, ai sensi dell’articolo 5 del disegno di legge delega si prevede in materia di redditi diversi l’introduzione della disciplina sulle plusvalenze conseguite dai collezionisti, al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, nonché più in generale, di opere dell’ingegno di carattere creativo appartenenti alle arti figurative, escludendo i casi in cui è assente l’intento speculativo, compresi quelli delle plusvalenze relative ai beni acquisiti per successione e donazione.

Determinante, ai fini dell’attrazione ai redditi diversi sarà quindi il fine speculativo dell’operazione, il disegno di legge delega precisa, infatti, che sono esclusi dalla tassazione i casi in cui è assente l’intento speculativo perché ad esempio è stata effettuata una permuta con altri oggetti od opere o il corrispettivo conseguito sia reinvestito entro un congruo lasso temporale in altri beni rientranti nella disciplina in esame.

Infine, vista la situazione che sino ad oggi è stata di estrema incertezza il disegno di legge delega ha disposto che dovrà essere prevista una specifica disciplina transitoria per le plusvalenze realizzate negli anni ancora accertabili.

 

COME PREPARARSI AL MEGLIO ALLA IMMINENTE MODIFICA DEL CONTESTO NORMATIVO

Secondo il Dott. Enrico Santi, TEP, Founder e Partner di TEMPORA Tax&Legal: “risulta fondamentale una campagna di sensibilizzazione nei confronti della vasta platea di collezionisti privati ed eredi di collezioni affinchè codeste opere siano oggetto di una adeguata pianificazione. Definire il perimetro della collezione, monitorare ubicazione e stato delle opere, conservare adeguata memoria dei titoli di origine ed autenticità, interrogarsi sulle sorti della stessa lungo il ciclo di vita del collezionista e dei suoi eredi, gestire in modo consapevole la circolazione internazionale e dei possibili “vincoli” conseguenti alla notifica di interesse culturale, sono divenuti accorgimenti necessari e quanto mai opportuni in un contesto di progressiva regolamentazione del mondo dell’arte che non lascia più spazio all’improvvisazione”.

 

Autori

Dott. Enrico Santi

Avv. Elena Battiloro