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Le attuali restrizioni per cittadini e imprese russe operanti in Italia

I cittadini russi e le imprese russe che intendono svolgere attività in Italia in conformità alla legge, dallo scoppio del conflitto russo-ucraino stanno affrontando crescenti difficoltà ad operare all’interno dell’Unione Europea e non solo.

Alle limitazioni previste per i soggetti iscritti in specifici elenchi, consultabili all’indirizzo webgate.ec.europa.eu/fsd/fsf, i quali pongono il divieto assoluto in riferimento a qualsiasi attività negoziale, si aggiungono le numerose limitazioni specifiche destinate ai soggetti di nazionalità russa.

Il Consiglio UE con le decisioni n. 512 del 2014 e n. 327, 395, 430 e 578 del 2022 ha bandito la vendita di beni e tecnologie per la navigazione marittima, prodotti siderurgici e beni di lusso a soggetti di nazionalità russa.

Tali restrizioni non ricomprendono però l’acquisto o la vendita di immobili e aziende, pertanto, un soggetto russo non compreso nella lista di quelli sanzionati avrebbe, in linea di principio, la possibilità di operare attivamente in Italia in operazioni di siffatta natura.

Sul lato pratico, si rende tuttavia necessario effettuare le dovute osservazioni (utile il supporto offerto dai quesiti n. 89/2022/A e 114/2022/A del Consiglio Nazionale del Notariato) nonché eseguire con particolare attenzione i procedimenti di adeguata verifica a presidio della normativa antiriciclaggio vigente (suggeribile una verifica di tipo “rafforzato” ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs 231/2007) anche per prevenire potenziali comportamenti illeciti finalizzati ad eludere i divieti.

Vendita di immobili

L’attività di vendita di immobili non è soggetta a limitazioni, tuttavia, è posto il divieto agli enti creditizi operanti nell’UE di accettare depositi superiori a 100.000 euro da parte di soggetti di nazionalità russa o residenti in Russia.

Tale divieto risulta escluso se si tratta di enti creditizi di Stati extra-UE, inclusa la Russia, incluse le c.d. “subsidiaries of EU parent companies” cioè le filiali extra-UE di gruppi bancari europei (FAQ della Commissione Europea del 3 maggio 2022).

Acquisto di immobili

Le operazioni di acquisto di immobili non hanno limitazioni se l’acquirente è una persona fisica con permesso di soggiorno in Italia (articolo 2, comma 2, del D.Lgs 286/1998).

Invece, se l’acquirente è diverso da quelli indicati ut supra, è necessario verificare la condizione di reciprocità, ai sensi dell’articolo 16 delle preleggi, il quale dispone che un soggetto straniero non può operare in Italia se, specularmente, un soggetto italiano non può svolgere la stessa attività nel paese di provenienza dello stesso.

Attualmente, la condizione di reciprocità appare ancora in vigore, in quanto il sito del Ministero degli Esteri italiano riporta l’accordo Italia-Russia “sulla promozione e protezione reciproca degli investimenti” in vigore dal 7 luglio 1997 e vigente tutt’ora, nonostante la dichiarazione della Commissione UE del 15 marzo 2022 che non considera più applicabile nei confronti della Russia la clausola della “nazione più favorita” prevista per gli Stati membri del WTO (World Trade Organization).

Operazioni societarie

La condizione di reciprocità è valida anche per le operazioni societarie, come la costituzione di società, la sottoscrizione di aumenti di capitale, l’assunzione di cariche sociali, la partecipazione ad assemblee ecc.

Tuttavia, non è permesso vendere partecipazioni societarie che abbiano natura di “valori mobiliari“, a causa del divieto di vendere valori mobiliari denominati in euro emessi dopo il 12 aprile 2022.

Per valori mobiliari si intendono principalmente le azioni di società, titoli equivalenti ad azioni di società, obbligazioni e altri titoli di debito.