A distanza di oltre due anni dalla prima proposta legislativa europea sulle crypto-attività il 20 aprile 2023 è stato approvato dal parlamento europeo, il regolamento MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation).
Si tratta di un quadro normativo che mira a tutelare gli investitori, promuovendo al contempo l’attrattività del settore delle monete virtuali apportando maggiore chiarezza agli Stati membri. Nel Regolamento stesso, infatti, si legge che “Si rende pertanto necessario un quadro specifico e armonizzato per i mercati delle cripto-attività a livello dell’Unione, allo scopo di definire norme specifiche per le cripto-attività e i servizi e le attività correlati non ancora coperti da atti legislativi dell’Unione in materia di servizi finanziari. Un simile quadro dovrebbe sostenere l’innovazione e la concorrenza leale, garantendo nel contempo un elevato livello di tutela dei detentori al dettaglio e l’integrità dei mercati delle cripto-attività.”
Il regolamento si applica alle persone fisiche e giuridiche coinvolte nell’emissione, nell’offerta al pubblico e nell’ammissione alla negoziazione di cripto-attività o che prestano servizi connessi alle cripto-attività nell’Unione. Sono rimasti esclusi dal quadro normativo gli NFT, non-fungible tokens, ovvero token caratterizzati da un codice identificativo unico e collegati ad asset digitali o fisici.
Tra le novità più rilevanti introdotte dal regolamento vi è l’obbligo per gli emittenti di cripto-attività di redigere un “White Paper” che deve essere notificato alle autorità competenti e pubblicato sul proprio sito web. Trattasi di un documento informativo contenente dei dati obbligatori tra i quali informazioni sull’emittente, sull’offerta al pubblico di cripto-attività, sul progetto da realizzare con i capitali raccolti, sui diritti e obblighi connessi alle crypto-attività, sulla tecnologia sottostante e sui relativi rischi.
Altra novità per i prestatori di servizi delle crypto-attività è la necessità di richiedere un’autorizzazione alle autorità competenti di ogni Stato membro in cui il soggetto ha la sede legale, valida per tutta l’Unione. Dette autorità hanno il dovere di vigilare sull’emissione, l’offerta al pubblico e l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività, con poteri di sospensione o di divieto di erogazione del servizio e poteri di indagini sulle violazioni delle norme in materia di abusi di mercato.
Per tutelare gli investitori, infine, è previsto l’obbligo per gli emittenti di detenere una “riserva di attività” in modo che siano coperti i rischi associati alle attività, e l’obbligo di detenere dei fondi propri pari almeno al valore più elevato tra i seguenti parametri:
- euro 350.000;
- il 2% dell’importo medio della riserva di attività;
- un quarto delle spese fisse generali dell’anno precedente.
Il regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea e sarà applicato trascorsi 18 mesi dalla sua entrata in vigore.
Autori
Dott. Enrico Santi e Avv. Elena Battiloro