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IL PUNTO / TUTELA DEL PATRIMONIO
Escluse dall’attivo ereditario le opere d’arte dichiarate di interesse culturale
La circolazione a titolo gratuito di opere d’arte, inter vivos e mortis causa, per quanto attiene la normativa tributaria italiana dell’imposta sulle successioni e donazioni, gode di alcune agevolazioni dettate dalla volontà del legislatore di favorire la preservazione di tali beni.
In linea generale, le opere d’arte sono valorizzate ai fini del suddetto tributo, secondo quanto definito dall’art. 19 comma 1 del DLgs. n. 346/90, al valore venale in comune commercio al momento del decesso del de cuius (tale norma incide tanto sulle successioni quanto sulle donazioni, per effetto del rinvio dell’art. 56 comma 1 del DLgs n. 346/90). Tuttavia, talune opere d’arte sono escluse dall’attivo ereditario o se trasferite per donazione non sono assoggettabili all’imposta sulle donazioni.
Si tratta, nel dettato normativo originale, dei “beni culturali di cui agli articoli 1, 2 e 5 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e all’art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409”, se “sottoposti al vincolo ivi previsto anteriormente all’apertura della successione e sono stati assolti i conseguenti obblighi di conservazione e protezione”. Le menzionate norme risultano oggi abrogate. Infatti, gli artt. 1, 2 e 5 della L. n. 1089/39, rubricata come “Tutela delle cose d’interesse artistico o storico”, sono stati abrogati dal DL n. 200/2008 conv. L. n. 9/2009 e l’art. 36 del DPR n. 1409/63, “Norme relative all’ordinamento ed al personale degli archivi di Stato”, è stato abrogato dal DLgs. n. 490/1999.
Per effetto degli interventi legislativi, i riferimenti normativi per individuare quali opere d’arte debbano intendersi come tali ai fini del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni parrebbero essere gli artt. 2, 10 e 11 del DLgs. n. 42/2004, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. Pertanto, per poter godere dell’agevolazione fiscale, dovrebbe rilevare la presenza della “Dichiarazione dell’interesse culturale” di cui all’art. 13 del DLgs. n. 42/2004.
L’erede, legatario o donatario che intende fruire di tale dispositivo normativo, deve, entro i termini previsti per l’invio della dichiarazione di successione o entro l’effettuazione della donazione, “presentare l’inventario dei beni” “che ritiene non debbano essere compresi nell’attivo ereditario, con la descrizione particolareggiata degli stessi e con ogni notizia idonea alla loro identificazione, al competente organo periferico del” Ministero della Cultura “il quale attesta per ogni singolo bene l’esistenza del vincolo e l’assolvimento degli obblighi di conservazione e protezione”. Tale attestazione deve poi essere allegata alla dichiarazione di successione o all’atto di donazione registrato.